Art. 13.
1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 31
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dicembre 1992, n. 545, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per comportamento negligente o scorretto particolarmente grave che denota l'inidoneità a svolgere diligentemente e proficuamente la funzione di giudice tributario».